Interessanti spunti applicativi circa la nozione di attività ed identità economica ai fini del trasferimento d’azienda si traggono dall’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
Trasferimento di ramo d’azienda
L’articolazione aziendale trasferita deve essere un’entità economica organizzata in modo stabile che concretizzi un legame funzionale fra lavoratori interagenti e sia caratterizzata da autonomia ed autosufficienza. Nota a Cass. 20 aprile 2018, n. 9903 Maria Novella Bettini