I turni di lavoro devono essere comunicati ai lavoratori interessati con un ragionevole anticipo. La pausa pranzo senza “disponibilità” del lavoratore non rientra nell’orario di lavoro. Nota a Cass. 3 settembre 2018, n. 21562 Osvaldo Landolfi
I turni di lavoro devono essere comunicati ai lavoratori interessati con un ragionevole anticipo. La pausa pranzo senza “disponibilità” del lavoratore non rientra nell’orario di lavoro. Nota a Cass. 3 settembre 2018, n. 21562 Osvaldo Landolfi