Laddove il prestatore svolga mansioni riconducibili a due diversi livelli, l’inquadramento va determinato in base alle funzioni in concreto prevalenti, tenendo conto sia della qualità che della quantità di lavoro svolto. Nota a Cass. (ord.) 8 febbraio 2021, n. 2969
Mansioni promiscue o polivalenti
Il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello (v. Cass. n. 22668/2020 e Cass. n. 21515/2018). È pertanto legittima l’assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue o