La condotta del dipendente pubblico che si allontani dal luogo di lavoro durante la pausa pranzo omettendo di timbrare il cartellino costituisce falsa attestazione della presenza in servizio avvenuta con modalità fraudolente ed è meritevole della massima sanzione disciplinare. Nota
Indebita timbratura del badge e licenziamento
La falsa attestazione della presenza in servizio legittima il licenziamento disciplinare. Nota a Cass. 19 ottobre 2023, n. 29028 Daniele Magris
Timbratura del cartellino da parte di terzi
La condotta di chi in maniera truffaldina consegni ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, facendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro, rappresenta un fatto oggettivamente grave che la Corte
Falsa attestazione della presenza in servizio e protesta per le condizioni di lavoro
Attestare falsamente la presenza in servizio allo scopo di rendere visibile la propria condotta di protesta non legittima il licenziamento. Nota a Cass. 24 maggio 2021, n. 14199 Flavia Durval
Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa privata
Il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi a un investigatore privato per finalità di controllo di attività extralavorative del lavoratore. Nota a Trib. Padova ord. 4 ottobre 2019, n. 1774 Fabrizio Girolami
Rilevanza penale della falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente
Il comportamento del dipendente comunale, destinatario di una misura cautelare perché imputato di truffa aggravata per essersi ripetutamente allontanato dal Comune senza timbrare il cartellino in uscita, costituisce reato anche se il danno è modesto e, nella fattispecie, acquista rilievo
Falsa attestazione della presenza in servizio tramite timbratura del cartellino
È passibile di licenziamento disciplinare il dipendente pubblico che timbri il cartellino in vece di altro lavoratore Nota a Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374 Flavia Durval La “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di
Falsa attestazione della presenza: non è necessario attendere la sentenza penale per poter licenziare
L’intento fraudolento del dipendente pubblico che fa timbrare il cartellino ad un proprio collega in sua vece può essere valutato dall’Amministrazione anche a prescindere da una sentenza penale di condanna per tali fatti. Nota a Trib. Milano, ord., 30
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 4/2016
INDICE SOMMARIO n. 4/2016
Mancata o falsa attestazione della presenza e licenziamento disciplinare
L’omessa timbratura del cartellino, in ingresso, in uscita ed intermedia, è condotta negligente che giustifica il licenziamento.