Nel lavoro intermittente il requisito oggettivo della discontinuità dell’attività e quello soggettivo dell’età sono disgiunti e non necessariamente concorrenti. Nota a Cass. 24 luglio 2023, n. 22086 Maria Novella Bettini
Nel lavoro intermittente il requisito oggettivo della discontinuità dell’attività e quello soggettivo dell’età sono disgiunti e non necessariamente concorrenti. Nota a Cass. 24 luglio 2023, n. 22086 Maria Novella Bettini