Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica al lavoro è legittimo nel caso in cui non vi siano nell’organizzazione aziendale posizioni confacenti alle residue attitudini del dipendente. Nota a Cass. 28 ottobre 2019, n. 27502 Sonia Gioia
Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica al lavoro è legittimo nel caso in cui non vi siano nell’organizzazione aziendale posizioni confacenti alle residue attitudini del dipendente. Nota a Cass. 28 ottobre 2019, n. 27502 Sonia Gioia