Gli strumenti apprestati dal codice civile: artt. 2087 e 2049. Flavia Durval Lo strumento tradizionale di tutela accordato per assicurare protezione alle vittime di molestie sessuali sui luoghi di lavoro è costituito dall’art. 2087 c. c., in base al quale
Molestie sessuali di un lavoratore nei confronti di una lavoratrice.
Il datore di lavoro risponde delle molestie sessuali del suo dipendente verso una collega quando il comportamento del lavoratore sia riferibile, sia pure marginalmente o indirettamente, alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro stesso. Francesco Belmonte