La prova dei posti disponibili per un’utile ricollocazione del lavoratore licenziato e l’eventuale impossibilità del c.d. repêchage, incombe sul datore di lavoro. Nota a Cass. 22 febbraio 2021, n. 4673 Francesco Belmonte
Repechâge e onere della prova nel licenziamento per motivi oggettivi
Spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di una diversa collocazione del dipendente licenziato. Nota a Cass. 31 ottobre 2016, n. 21996 Francesco Belmonte