Il mancato assolvimento dell’onere del repêchage, nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, comporta sempre la reintegrazione del lavoratore. Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2022, n. 33341 e 18 novembre 2022, n. 34051 Francesco Belmonte
Il mancato assolvimento dell’onere del repêchage, nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, comporta sempre la reintegrazione del lavoratore. Nota a Cass. (ord.) 11 novembre 2022, n. 33341 e 18 novembre 2022, n. 34051 Francesco Belmonte