In caso di codatorialità, nella procedura di riduzione del personale i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare vanno applicati in riferimento alla struttura aziendale unitariamente intesa; la dichiarazione di mobilità si estende anche ai lavoratori non oggetto di integrazione
Licenziamento collettivo e violazione dei criteri di scelta
Nel licenziamento collettivo attuato a seguito di un progetto di ristrutturazione aziendale il datore di lavoro che limiti la platea dei dipendenti solo ad alcune sedi dell’impresa viola i criteri di scelta previsti dalla legge. Nota a Cass. (ord.) 18
Licenziamento collettivo, scelta dei licenziandi e accordo sindacale
La platea dei dipendenti da espellere può essere circoscritta al reparto o settore soppresso solo in ragione di oggettive esigenze aziendali. Il relativo accordo sindacale deve contenere criteri di scelta rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità Nota a Cass.
Rifiuto della prestazione e visita medica obbligatoria
Alla scadenza del periodo di comporto, il lavoratore deve rientrare al lavoro. Egli può astenersi dall’eseguire la prestazione solo se venga riassegnato alle mansioni svolte prima dell’assenza per malattia senza essere sottoposto alla visita medica obbligatoria ex art. 41, D.LGS.
Scelta e determinazione del periodo feriale
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Fruizione delle ferie: sì alla verifica ed all’informazione, no all’imposizione
Il datore di lavoro invita il lavoratore a fruire delle ferie e lo informa sulla perdita del diritto, senza poter imporre la fruizione stessa. Nota a Tar Valle D’Aosta 17 gennaio 2020, n. 1 Flavia Durval
Licenziamento collettivo e individuazione dei lavoratori interessati
Nell’ipotesi licenziamento collettivo per cessato appalto, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali connesse al progetto di ristrutturazione. Nota a Cass. 24
Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
Ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, la comparazione deve essere effettuata in relazione all’intero ambito aziendale, essendo necessario verificare, accanto alle esigenze imprenditoriali, il possesso di professionalità equivalenti da parte degli addetti ad altre sedi. Nota a Cass.