A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro, tenuti al finanziamento della CIGS (ai sensi dell’art. 23, DLGS 14 settembre 2015, n. 148), nei casi di licenziamento collettivo, il contributo dovuto per ciascuna risoluzione del rapporto di
A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i datori di lavoro, tenuti al finanziamento della CIGS (ai sensi dell’art. 23, DLGS 14 settembre 2015, n. 148), nei casi di licenziamento collettivo, il contributo dovuto per ciascuna risoluzione del rapporto di