La restituzione al datore di lavoro delle somme che il lavoratore ha indebitamente percepito a titolo di indennità di preavviso deve avvenire, nelle ipotesi di accertamento della nullità del licenziamento, senza l’automatica rivalutazione monetaria di cui all’art. 429, co. 3
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4562
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.