Nel pubblico impiego, l’esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione del servizio e non alla cessazione del rapporto previdenziale. Nota a Cass. (ord.) 3 marzo 2020, n. 5895 Alfonso Tagliamonte
Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia e pignorabilità
Il TFR può essere liquidato solo alla cessazione del rapporto di lavoro e le quote accantonate sono pignorabili. Nota a Cass. 19 luglio 2018, n. 19277 ed a Cass., ord., 25 luglio 2018, n. 19708 Alfonso Tagliamonte