L’astensione collettiva da mansioni accessorie rispetto a quelle contrattuali può costituire metodo di protesta sindacale, come tale non sanzionabile disciplinarmente. Se il datore decide comunque di applicare la sanzione, quest’ultima può solo essere annullata dal giudice e non riproporzionata. Nota
L’astensione collettiva dalle udienze degli avvocati penalisti in presenza di imputati sottoposti a custodia cautelare
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionalità (parziale) dell’art. 2-bis della legge n. 146/1990. Nota a Corte Cost. 27 luglio 2018, n. 180 Fabrizio Girolami