In caso di cessione illegittima di ramo d’azienda le somme pretese dal lavoratore (premi di produzione e buoni pasto) non percepite nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della cessione vanno corrisposte (per il differenziale tra quanto percepito dalla società
La “corretta” cessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c.
È applicabile il disposto di cui all’art. 2112 c.c. solo nel caso in cui la cessione riguardi un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento