I turni di lavoro devono essere comunicati ai lavoratori interessati con un ragionevole anticipo. La pausa pranzo senza “disponibilità” del lavoratore non rientra nell’orario di lavoro. Nota a Cass. 3 settembre 2018, n. 21562 Osvaldo Landolfi
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2018, n. 21562
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