Ai fini dell’affermazione di una condotta dannosa e mobbizzante ai sensi dell’art. 2087 c.c., il lavoratore è tenuto ad indicare la specifica misura di sicurezza violata, l’evento lesivo della propria integrità psicofisica, nonché il nesso tra illecito e pregiudizio. Nota
Criteri identificativi delle condotte mobbizzanti.
Le situazioni di disagio ovvero di conflitto sul luogo di lavoro non sono idonee a comprovare l’esistenza, giuridicamente rilevante, del mobbing. Nota a Trib. Ascoli Piceno, sez. lavoro, 4 marzo 2016, n. 77 Francesca Albiniano La strategia persecutoria che qualifica