L’accordo “di prossimità” che non individui esattamente la disciplina derogata in correlazione con una delle finalità previste dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è nullo. Nota a Trib. Firenze 4 giugno 2019, n. 528 Gennaro
L’accordo “di prossimità” che non individui esattamente la disciplina derogata in correlazione con una delle finalità previste dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è nullo. Nota a Trib. Firenze 4 giugno 2019, n. 528 Gennaro
Sonia Gioia