La disciplina del trattamento economico aggiuntivo dei medici convenzionati di continuità assistenziale (ex guardie mediche) compete allo Stato e non alla Regione. È pertanto illegittima, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost., la L. Regione Abruzzo (18 giugno
Personale sanitario e disposizioni regionali in materia di orario di lavoro (Corte Cost. 12 aprile 2017, n. 72)
La legge regionale non può derogare alle disposizioni legislative nazionali sulla durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero. Nota a Corte Cost. 12 aprile 2017, n. 72 Paolo Pizzuti