Con riguardo alle omissioni contributive, l’INPS può chiedere, sia alla società appaltatrice che a quella subappaltatrice, il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili correlate, sulla base della loro natura accessoria, finalizzata a rafforzare l’obbligazione contributiva. Nota a Cass.
Rifiuto della prestazione e obbligazione contributiva
L’astensione ingiustificata del dipendente dall’attività lavorativa, non comportando obbligo retributivo, non configura neppure un credito contributivo. Nota a Cass. ord. 7 febbraio 2019, n. 3661 Flavia Durval