La manifestazione di solidarietà del RLS ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale rientra nell’ambito del diritto di critica e del diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati purché sia rispettosa del cd. principio di continenza formale. Nota a Cass.
Critiche al datore di lavoro tramite Facebook
L’esercizio del diritto di critica attraverso Facebook, da parte di un lavoratore sindacalista, che leda sul piano morale l’immagine del datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, è illegittimo. Nota a Cass. 22 dicembre 2023,
Comunicazioni offensive via internet e insubordinazione
Il commento offensivo nei confronti del datore di lavoro e dei vertici aziendali, diffuso su facebook, costituisce grave insubordinazione e legittima la giusta causa di licenziamento. Nota a Cass. 13 ottobre 2021, n. 27939 Paolo Pizzuti e Valerio Di Bello
Segnalazione d’illeciti, diritto di critica e diritto/dovere di denuncia
Il lavoratore che, dopo la presentazione di una denuncia contro il datore di lavoro, intenda dare pubblica diffusione ai fatti denunciati è tenuto a rispettare i limiti di esercizio del diritto di critica. Nota a Trib. Milano 10 maggio 2021,
Il lavoro del giornalista
La Cassazione ripercorre i tratti caratterizzanti della prestazione di lavoro giornalistico. Nota a Cass. (ord.) 23 novembre 2020, n. 26596 Francesca Albiniano
Diritto di critica del sindacalista
La critica espressa dal rappresentante sindacale persegue un interesse collettivo protetto dall’art. 39 Cost. Nota a Cass. 2 dicembre 2019, n. 31395 Francesca Albiniano
Il diritto di critica del lavoratore
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Critica con invettive all’organizzazione aziendale, delitto di diffamazione e lesione del vincolo di fiducia
Il dipendente che posta su facebook un commento offensivo sul datore di lavoro configura un reato di diffamazione, incrina il vincolo fiduciario coessenziale al rapporto di lavoro e può condurre al licenziamento. Nota a Cass. 27 aprile 2018 n. 10280
Limiti al diritto di critica
La critica del lavoratore deve essere veritiera (c.d. continenza sostanziale) ed esposta in maniera misurata (c.d. continenza formale) anche se sono ammissibili espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite Nota a Cass. 30 ottobre 2017, n.