Qualora la lettera di licenziamento sia ricevuta dal lavoratore successivamente all’entrata in vigore della moratoria introdotta dal D.L. Cura Italia, il recesso è nullo, anche se la comunicazione dello stesso sia stata spedita anteriormente. Nota a Trib. Milano 28 gennaio
Nullità dei licenziamenti economici durante la pandemia
Il provvedimento espulsivo, intimato in violazione del divieto imposto dal Governo, deve ritenersi nullo, con conseguente applicazione della tutela reale c.d. “forte”. Nota a Trib. Mantova 11 novembre 2020, n. 112 Francesco Belmonte