Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori. Nota a Cass. 11 gennaio 2022, n.
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2021, n. 33595
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2021, n. 33595 Infortunio sul lavoro, Lesioni gravi, Responsabilità del committente e dell’ente, Vantaggio derivante dalla velocizzazione dei tempi di lavorazione, Art. 5, D.Lgs. n. 231/2001 Ritenuto in fatto 1.