L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per la fruizione del credito d’imposta formazione 4.0, relativamente alle annualità anteriori al 2020, è necessario depositare, presso l’Ispettorato del lavoro, l’accordo collettivo territoriale. Nota a AdE Risposta n. 343 del 13 maggio 2021
Tardività del ricorso ex art. 327 c.p.c.
Il termine di decadenza di impugnazione di sei mesi decorre dalla data di deposito in cancelleria della sentenza. Nota a Cass. (ord.) 1 aprile 2019, n. 9029 Valerio Di Bello