Il trasferimento strumentale del lavoratore in un reparto da sopprimere costituisce esercizio arbitrario del potere di selezionare il personale da licenziare e, in quanto tale, determina l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento per motivi oggettivi e vincola
Licenziamento per motivi economici e fungibilità delle posizioni lavorative
Il datore di lavoro è tenuto a provare i motivi inerenti all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro alla base dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (piuttosto che l’andamento economico negativo dell’azienda) ed a comparare le posizioni fungibili. Nota a Cass.