I trattamenti aggiuntivi corrisposti dall’azienda al dipendente bancario trasferito, al fine di compensare le spese connesse al trasferimento, non rientrano nella deroga prevista dal c.c.n.l.di categoria ai fini del calcolo del t.f.r., ma ricadono sotto la disciplina dell’art. 2120 c.c.
Protetto: Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27241
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