L’art. 3 del D.LGS. n. 23/2015, escludendo la possibilità della reintegrazione nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrebbe essere incostituzionale. Nota a Trib. Ravenna, ord. 27 settembre 2023 (R.G.