Alla scadenza del periodo di comporto, il lavoratore deve rientrare al lavoro. Egli può astenersi dall’eseguire la prestazione solo se venga riassegnato alle mansioni svolte prima dell’assenza per malattia senza essere sottoposto alla visita medica obbligatoria ex art. 41, D.LGS.
L’accordo sulle 28 ore lavorative in Germania
La flessibilità dell’orario è a discrezione del lavoratore Antonio Leonardo Fraioli