L’obbligo di fedeltà del lavoratore, di cui all’art. 2105 c.c., come integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nello svolgimento del rapporto contrattuale, è inteso dalla giurisprudenza sia come mero divieto di abuso
Rifiuto delle mansioni: si licenzia solo se non si può ricollocare.
Nota a Cass. 8 marzo 2016, n. 4502 Gennaro Ilias Vigliotti