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Patto di stabilità: previsione di una durata minima del rapporto di lavoro ed eccessività della penale
Nota a Cass. 26 ottobre 2016, n. 21646 Flavia Durval Il lavoratore subordinato può liberamente concordare una durata minima del rapporto stesso, che comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., il risarcimento del danno