Dirigente medico e diritto di svolgere interventi equivalenti a quelli di altri medici

Nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza medica, poiché gli incarichi dirigenziali equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri