Se il datore di lavoro non prova la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo posto a fondamento del recesso, la conseguente ingiustificatezza del licenziamento rientra tra gli indici della ritorsione. Nota a Cass. 29 settembre 2022,
Divieto di licenziamento e dirigenti nella disciplina emergenziale
Il blocco emergenziale dei recessi individuali per ragioni economiche o organizzative si estende anche ai lavoratori con qualifica di dirigenti: l’art. 46 del D.L. n. 18/2020 rinvia al solo art. 3 e non all’intera L. n. 604/1966, mostrando così di voler includere nell’ambito di
Divieto di licenziamenti oggettivi e qualifica dirigenziale
Il blocco emergenziale dei recessi individuali per ragioni economiche o organizzative non si estende ai lavoratori con qualifica di dirigenti, in quanto per quest’ultimi non operano gli ammortizzatori sociali previsti dal legislatore. Nota a Trib. Roma 19 aprile 2021, n.
Blocco dei licenziamenti “oggettivi” e dirigenti
La sospensione emergenziale del potere datoriale di adottare recessi per ragioni economiche nel settore privato si estende anche ai lavoratori formalmente inquadrati come dirigenti, ciò in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione adottata nel periodo di emergenza sanitaria.
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste, ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/66, in ragioni c.d. economiche, cioè inerenti l’impresa (“attività produttiva” ed “organizzazione del lavoro”); oppure la persona del lavoratore oggettivamente considerata (tali da incidere negativamente sul “regolare
Il taglio dei costi autorizza il licenziamento del dirigente
Non serve la prova di una crisi aziendale o di una congiuntura sfavorevole: secondo la cassazione è sufficiente l’accertamento di una effettiva ed oggettiva modifica degli assetti aziendali volta al miglioramento dell’organizzazione. Nota a Cass. 4 gennaio 2019, n. 87
Criteri di scelta nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Nel licenziamento individuale c.d. economico, attuato per motivi oggettivi relativi a mansioni e compiti sostanzialmente omogenei, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare i criteri contenti nell’art. 5, L. n. 223/1991 (relativa ai licenziamenti collettivi) ovvero altri criteri, purché