Nel pubblico impiego, l’esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione del servizio e non alla cessazione del rapporto previdenziale. Nota a Cass. (ord.) 3 marzo 2020, n. 5895 Alfonso Tagliamonte
Nel pubblico impiego, l’esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione del servizio e non alla cessazione del rapporto previdenziale. Nota a Cass. (ord.) 3 marzo 2020, n. 5895 Alfonso Tagliamonte