La scadenza del periodo di prova determina, in mancanza di tempestivo recesso da parte dell’azienda, la “stabilizzazione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nota a Cass. 3 agosto 2016, n. 16214 Nicolò Mastrovito
La scadenza del periodo di prova determina, in mancanza di tempestivo recesso da parte dell’azienda, la “stabilizzazione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nota a Cass. 3 agosto 2016, n. 16214 Nicolò Mastrovito