In assenza della prova della subordinazione, il recesso dal contratto di lavoro libero professionale di un medico non costituisce “licenziamento”. Al fine di accertare la natura autonoma o subordinata dell’attività del medico libero professionista occorre verificare l’intensità dell’etero-organizzazione della prestazione.
Casse di previdenza privatizzate e proseguimento di attività professionale
Le Casse di previdenza privatizzate non possono presumere la prosecuzione dell’attività professionale dell’iscritto. Nota a Cass. (ord.) 31 ottobre 2019, n. 28109 Valerio Di Bello