Qualora la riduzione di personale investa un unico reparto aziendale, è lecito limitare la scelta ai dipendenti di tale unità, salvo che questi dimostrino pregresse esperienze in altri reparti. Nota a Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9128 Francesco Belmonte
Licenziamento collettivo: onere della prova circa la fungibilità dei lavoratori
L’onere probatorio della fungibilità dei licenziandi grava sui dipendenti interessati dal provvedimento espulsivo. Nota a Cass. 16 dicembre 2020, n. 28816 Francesco Belmonte
Licenziamento economico: fra abuso del diritto, criteri e cessazione dell’attività aziendale
Impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ritardo non ne determina l’estinzione per abuso. Il recesso deve rispettare i criteri previsti per le riduzioni di personale e, in caso di cessazione dell’attività aziendale, vi è impossibilità sopravvenuta della reintegrazione.
Licenziamento e gruppo di imprese
Solo quando fra più società si ravvisi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si estendono anche alle altre. Nota a
Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
Ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, la comparazione deve essere effettuata in relazione all’intero ambito aziendale, essendo necessario verificare, accanto alle esigenze imprenditoriali, il possesso di professionalità equivalenti da parte degli addetti ad altre sedi. Nota a Cass.
Licenziamento per motivi economici e fungibilità delle posizioni lavorative
Il datore di lavoro è tenuto a provare i motivi inerenti all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro alla base dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (piuttosto che l’andamento economico negativo dell’azienda) ed a comparare le posizioni fungibili. Nota a Cass.
Licenziamento collettivo discriminatorio atipico e cassa integrazione guadagni
Qualora la quasi totalità del personale espulso per riduzione di personale coincida con quello precedentemente sospeso in cassa integrazione guadagni, il licenziamento è discriminatorio. Nota a Trib. Civitavecchia 1 marzo 2018 Fabio Iacobone