Il lavoratore migrante all’interno della Comunità ha diritto esclusivamente al sistema di sicurezza sociale dello Stato c.d. di occupazione dove svolge la sua attività lavorativa. Nota a CGUE 19 settembre 2019, C-95/18 e C-96/18 Alfonso Tagliamonte
L’accordo sulle 28 ore lavorative in Germania
La flessibilità dell’orario è a discrezione del lavoratore Antonio Leonardo Fraioli