Nella comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro ha l’onere di specificare i motivi, ma non è tenuto ad esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento. Nota a Cass.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
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Un ospedale cattolico non può licenziare il primario perché divorziato (CGUE 11 settembre 2018, C- 68/17)
Qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, attuata nei confronti di un dirigente medico è vietata, a meno che non sia essenziale, legittima e giustificata per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Nota a CGUE 11
Discriminazione sul lavoro e religione
Ammissibile per una Chiesa, o altra organizzazione etica, fondata sulla religione, rifiutare una candidatura ad un posto di lavoro quando la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nota a Corte di Giustizia UE
Impossibilità di ricollocare il dipendente: è il datore a fornirne la prova.
Gennaro Ilias Vigliotti Nota a Cass. 22 marzo 2016, n. 5592 Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato, ad es. per ragioni economiche quali una riorganizzazione produttiva, riconversione o ristrutturazione), spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova