Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Nota a Cass. 28 giugno 2022, n. 20801 Maria Novella Bettini
Compenso aggiuntivo per le guardie mediche (Corte Cost. 25 giugno 2019, n. 157)
La disciplina del trattamento economico aggiuntivo dei medici convenzionati di continuità assistenziale (ex guardie mediche) compete allo Stato e non alla Regione. È pertanto illegittima, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost., la L. Regione Abruzzo (18 giugno