La condotta mobbizzante dev’essere esclusa, pur se idonea a palesare elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, quando non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo. Nota
Mobbing orizzontale e norme sulla responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in quanto garante della personalità morale del lavoratore, è responsabile anche in caso di mobbing c.d. orizzontale, attuato cioè da più dipendenti nei confronti di un collega di lavoro. Nota a Cass. 4 dicembre 2020, n.
Mobbing orizzontale e onere della prova
Il danno da mobbing orizzontale, fra soggetti di pari grado, va provato dal lavoratore, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver ottemperato all’obbligo di tutela della salute sancito dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa sulla sicurezza. Nota a