L’art. 3 del D.LGS. n. 23/2015, escludendo la possibilità della reintegrazione nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrebbe essere incostituzionale. Nota a Trib. Ravenna, ord. 27 settembre 2023 (R.G.
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36188
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2022, n. 36188 Lavoro, Licenziamento, Assenza per malattia, Certificato medico recante falsa attestazione sull’avvenuta sottoposizione a visita, Tutela reintegratoria e tutela indennitaria, Insussistenza del fatto, Superamento del periodo massimo di comporto
Rifiuto di svolgere mansioni inferiori
La lavoratrice che si rifiuta di svolgere mansioni inferiori rispetto alla propria qualifica ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, purché il suo diniego sia caratterizzato da proporzionalità e buona fede. Nota a Cass. ord. 18 ottobre 2022, n.
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2021, n. 34721
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2021, n. 34721 Licenziamento disciplinare, Reintegrazione del socio lavoratore nel posto di lavoro, Corresponsione della indennità risarcitoria, Delibera di espulsione, Insussistenza del fatto, Accertamento Fatti di causa 1. Il
Licenziamento per g.m.o. e legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ravenna rimette nuovamente l’art.18, co.7, Stat. Lav. al giudizio della Consulta. Nota a Trib. Ravenna, ord., 6 maggio 2021 Francesco Belmonte
Fatto insussistente e licenziamento
In caso di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto in caso di licenziamento disciplinare (ai sensi della L. n. 92/2012, c.d. legge Fornero) si applica anche all’ipotesi in cui il fatto contestato sussista ma sia lecito. Nota
Prova del giustificato motivo oggettivo e insussistenza del fatto
Nella disciplina del licenziamento c.d. economico, contenuta nella L. n. 92/2012 (c.d. L. Fornero), la manifesta insussistenza del fatto va ricercata nelle ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, nonché nell’impossibilità di ricollocare altrove