Il blocco emergenziale dei recessi individuali per ragioni economiche o organizzative si estende anche ai lavoratori con qualifica di dirigenti: l’art. 46 del D.L. n. 18/2020 rinvia al solo art. 3 e non all’intera L. n. 604/1966, mostrando così di voler includere nell’ambito di
Recesso durante il patto di prova e blocco dei licenziamenti
Lo scioglimento del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova avvenuto prima dell’entrata in vigore del blocco dei licenziamenti, ma nel chiaro contesto giuridico della emergenza sanitaria, è da considerarsi nullo per frode alla legge. Nota a
Divieto di licenziamenti oggettivi e qualifica dirigenziale
Il blocco emergenziale dei recessi individuali per ragioni economiche o organizzative non si estende ai lavoratori con qualifica di dirigenti, in quanto per quest’ultimi non operano gli ammortizzatori sociali previsti dal legislatore. Nota a Trib. Roma 19 aprile 2021, n.
Blocco dei licenziamenti “oggettivi” e dirigenti
La sospensione emergenziale del potere datoriale di adottare recessi per ragioni economiche nel settore privato si estende anche ai lavoratori formalmente inquadrati come dirigenti, ciò in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della legislazione adottata nel periodo di emergenza sanitaria.