Con due recenti risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni soggettive e temporali per la proroga del regime speciale. Con la Risposta n. 789/2021, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la proroga anche ai lavoratori controesodati,
Regime speciale per gli impatriati: nessuna incompatibilità per i controesodati
I lavoratori controesodati, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime speciale per gli impatriati, possono esercitare l’opzione introdotta dall’art. 1, co. 50 della Legge di Bilancio 2021 e fruire della tassazione ridotta per ulteriori cinque periodi
Regime speciale per i lavoratori impatriati: la frequenza all’estero di un master per due anni accademici non è sufficiente per accedere al regime
La frequenza all’estero di un corso post lauream della durata di due anni accademici non è sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio e a consentire, quindi,
Iscrizione all’AIRE dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia e Convenzioni contro le doppie imposizioni: a quali dare prevalenza?
L’elemento formale rappresentato dall’iscrizione all’AIRE non costituisce condicio sine qua non al fine di beneficiare di un’esenzione parziale dalla tassazione dei redditi prodotti in Italia dopo il rientro dall’estero. Può, infatti, avere rilievo la situazione sostanziale, così come previsto della
Trasferimento della residenza in Italia dei lavoratori rimpatriati tra iscrizione all’Aire e Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’iscrizione all’Aire non costituisce più elemento essenziale per maturare il periodo di residenza all’estero e per beneficiare del regime agevolato da parte dei lavoratori impatriati. Nota a AdE Risposta 25 giugno 2019, n. 204 Stefano Quaranta