La motivazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non può basarsi sull’affermazione generica della “libertà dell’impresa di modulare il proprio assetto organizzativo”, essendo invece necessario spiegare perché il ridimensionamento aziendale abbia comportato il riassetto che aveva reso necessaria la soppressione
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
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Un ospedale cattolico non può licenziare il primario perché divorziato (CGUE 11 settembre 2018, C- 68/17)
Qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, attuata nei confronti di un dirigente medico è vietata, a meno che non sia essenziale, legittima e giustificata per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione. Nota a CGUE 11
Discriminazione sul lavoro e religione
Ammissibile per una Chiesa, o altra organizzazione etica, fondata sulla religione, rifiutare una candidatura ad un posto di lavoro quando la religione costituisca un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nota a Corte di Giustizia UE
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: fra reintegrazione e tutela indennitaria
La concessione della tutela reintegratoria è accordata solo quando si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Nota a Cass. 19 gennaio 2018, n. 1373 Francesca Albiniano
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: riorganizzazione aziendale, eccessiva onerosità, insindacabilità delle scelte datoriali e repêchage.
Francesco Belmonte Nota a Tribunale di Milano, sez. lavoro, 16 febbraio 2016 È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto ad una riorganizzazione dell’attività aziendale – cui consegue la soppressione della posizione lavorativa del dipendente, divenuta eccessivamente onerosa –