Premio alla nascita: il beneficio assistenziale economico denominato “premio alla nascita” è esteso a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia

La condotta dell’INPS consistente nell’aver introdotto requisiti non previsti dall’art. 1, co. 353, della L. n. 232/2016 per beneficiare del cd. “premio alla nascita” ha carattere discriminatorio. Lo ha affermato il Tribunale di Milano (ord. 12 dicembre 2017, n. 6019)