Il legale che impugna in via stragiudiziale un licenziamento, dichiarandosi munito di procura negoziale scritta, non ha l’onere, fino all’eventuale richiesta del destinatario dell’impugnazione, di comunicarne gli estremi o documentarla entro sessanta giorni dal licenziamento. Nota a Cass. 13 aprile 2021, n.