Il contribuente che intende rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori c.d. “impatriati”. Nota a AdE Risposta 19 luglio 2019, n. 283 Francesco Palladino
Ancora in tema di regime speciale per i lavoratori impatriati
Marialuisa De Vita
Regime speciale dei lavoratori impatriati: occorre la residenza fiscale all’estero per almeno due periodi di imposta
La residenza fiscale all’estero per almeno due periodi di imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, quindi, l’accesso al regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati. Nota
Rimborso per i “contro- esodati”
I lavoratori dipendenti, autonomi e i titolari di reddito d’impresa rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che hanno optato per il regime speciale dei lavoratori impatriati, possono ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta