Insussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale attinente al finanziamento dell’indennità economica di malattia per lavoratori, poi stabilizzati, dipendenti dal Comune di Palermo. Nota a Cass.
Il Lavoro nella giurisprudenza n. 7/2017
Sommario n. 7/2017