Nel lavoro a tempo parziale, eventuali differenze di trattamento devono essere giustificate da ragioni obiettive. Nota a CGUE, Prima Sezione, 19 ottobre 2023, causa C-666/20 Fabrizio Girolami
Equilibrio vita-lavoro: le novità contenute nel D.Lgs. n. 105/2022
Gennaro Ilias Vigliotti
Calcolo dell’anzianità retributiva per i vigili del fuoco part-time volontari, divenuti professionisti a tempo pieno
Considerare i soli periodi di lavoro effettivi ai fini del computo dell’anzianità retributiva di un ex part-timer non viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Nota a Corte Giust. UE 7
Part-time e procedure selettive per la valutazione della professionalità
È discriminatorio il riproporzionamento dell’anzianità di servizio del part-timer in ragione del lavoro effettivamente prestato. Nota a App. Napoli 27 aprile 2020, n. 1266 Francesco Belmonte
Part time verticale e anzianità contributiva
L’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale si calcola in proporzione sull’intero anno contributivo. Nota a Cass. (ord.) 31 maggio 2019, n. 15007 Kevin Puntillo
Part-time e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In merito alla licenziabilità del dipendente che si rifiuti di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time ovvero dal tempo parziale al full time, la giurisprudenza ha assunto posizioni di rilievo. In relazione alla prima fattispecie,
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 giugno 2018, n. 16945
Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 giugno 2018, n. 16945 Lavoro ed occupazione, Lavoro a tempo parziale FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 27 febbraio 2013, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a.
Lavoro a tempo parziale, riconoscimento delle maggiorazioni retributive per turni “continui” e “avvicendati”.
Fabrizio Girolami Nota a Trib. Milano 16 dicembre 2015, n. 3460. I lavoratori con contratto a tempo parziale che espletano la propria attività sulla base di turni “continui” e “avvicendati” hanno diritto a percepire le medesime maggiorazioni retributive per il