Se il fatto è manifestamente insussistente, il giudice deve sempre disporre la reintegrazione del lavoratore. Nota a Corte Cost. 1° aprile 2021, n. 59 Francesco Belmonte
Licenziamento economico: possibile la reintegrazione se manca il repêchage
Il giudice, qualora accerti che il lavoratore, espulso per licenziamento “economico”, poteva essere ricollocato in azienda, procede alla reintegrazione nel posto di lavoro per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento purché tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente